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Consulenza medico-legale

Il Dr. Giuseppe Caruso si è perfezionato presso l’Università di Pisa, l’Università di Firenze e l’Università di Roma “La Sapienza” in Traumatologia della Strada, Ortopedia e Traumatologia Geriatrica, Medicina delle Assicurazioni, Medicina Preventiva e Sicurezza del Lavoro, Patologia d’Urgenza dell’Apparato Locomotore, Posturologia; è inoltre C.T.U. del Tribunale di Pisa.

Da oltre  trent'anni relaziona pareri di consulenza tecnica in ambito di Responsabilità Civile, Infortunistica Privata ed Infortunistica del Lavoro.

Con il termine di “Consulenza tecnica“ si intende una complessa valutazione del danno alla salute patito, ossia della durata del danno temporaneo e dell’entità degli esiti permanenti conseguenti a lesioni traumatiche. Ciò presuppone una dettagliata descrizione di questi essenziali temi:

 

  1. L’occasione e le modalità del trauma.

  2. La natura ed i caratteri delle lesioni sofferte dal danneggiato, previa una anamnesi accurata delle sue condizioni psico-fisiche, del suo stato obiettivo, di eventuali preesistenze, di esiti cicatriziali (meglio se documentati iconograficamente) etc.

  3. La documentazione sanitaria comprendente gli accertamenti effettuati dal momento del fatto, la diagnosi, le cure ed i trattamenti ricevuti, le sedi dove le stesse sono state erogate (presidi ospedalieri, ambulatori etc.) , i sanitari che hanno svolto tali prestazioni (medici specialisti, medico di base etc.).

  4. L’eventuale durata dello stato di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo), riferita al periodo di tempo necessario affinchè la lesione patita abbia subito una sostanziale stabilizzazione con la restituito ad integrum o con la definizione in postumi.

  5. L’eventuale sussistenza di postumi a carattere permanente che configurano un danno biologico, con specifico riferimento all’integrità psico-fisica della persona, alle incidenze estetiche, alla vita sessuale e di relazione del soggetto.

  6. La valutazione di tale eventuale danno biologico, espressa percentualmente, preceduta da idonee motivazioni e conclusioni, il richiamo ai parametri di riferimento, nei casi in cui si tratti di infermità singole o plurime.

  7. L’eventuale incidenza negativa delle lesioni e delle infermità diagnosticate, sulla capacità del soggetto di compiere le attività lavorative svolte all’epoca dell’evento dannoso, sia in termini di incapacità temporanea che di incapacità permanente.

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